L’installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità
Difficile orientarsi tra le norme tecniche che regolamentano la vita degli impianti, elementi fondamentali del vivere domestico che richiedono una cura particolare da parte degli inquilini. Le disposizioni per la loro installazione e messa in sicurezza sono poco conosciute dai condomini e non sempre vengono rispettate. Come risulta dalle statistiche, gli incidenti tra le mura domestiche sono quattro volte più frequenti degli infortuni sul lavoro.
La frammentazione caratterizza l’intero mondo dell’impiantistica: lo sviluppo della legislazione e la proliferazione della normativa tecnica, che trova principalmente il suo fondamento nelle direttive europee, l’anno scorso ha prodotto un nuovo testo cardine in materia di impianti, il decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 37/2008. Interessati dal decreto sono gli impianti elettrici, i cancelli e le porte automatizzate, la tv e le antenne, il riscaldamento, gli impianti idrici e sanitari, le canne fumarie e le condutture di aerazionee i sistemi antincendio.
Ecco allora i punti chiave del decreto. Il primo capitolo, ovviamente, riguarda l’installazione: per qualsiasi nuovo impianto, compresi i casi di trasformazione o ampliamento, va redatto un progetto in linea con la normativa vigente (e in particolare norme emanate dall’Uni, dalCei o da altri enti europei), contenente gli schemi di impianto, i disegni planimetrici e una relazione tecnica con particolare riguardo ai materiali utilizzati e le misure di prevenzione e sicurezza da adottare. Il progetto va poi depositato entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori presso lo sportello per l’edilizia del comune in cui viene realizzato l’impianto.
Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a effettuare le verifiche di funzionalità dell’impianto e rilasciare al committente la dichiarazione di conformità dell’impianto, che deve contenere anche la relazione tecnica del progetto e dev’essere consegnata al distributore o venditore del servizio (gas, acqua o elettricità) entro 30 giorni dall’allacciamento, pena la sospensione della fornitura. Nessun obbligo, invece, quando si passa da un’azienda di distribuzione a un’altra. Se la dichiarazione non è stata prodotta, sugli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, un professionista con almeno sei anni di esperienza può rilasciarla in seguito a un sopralluogo e all’esecuzione di accertamenti.
In caso di “falsa” dichiarazione si incorre in un’ipotesi di reato specifica (prevista dagli articoli 476, 482 e 483 del Codice penale) sanzionabile con la reclusione da otto mesi a quattro anni, con una pena amministrativa pecuniaria da 100 a mille euro, in base alla complessità e al grado di pericolosità dell’impianto. Per tutte le altre violazioni della normativa, invece,sono previste sanzioni amministrative dai mille ai 10mila euro.
Per quanto i lavori di manutenzione non serve la redazione di alcun progetto iniziale, né il rilascio del certificato di collaudo. Sarà solamente compito del committente rivolgersi a un’impresa abilitata.
Nel corso degli anni i proprietari o l’amministratore condominiale sono comunque tenuti a conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché i libretti relativi all’impianto di riscaldamento e ascensore . Le dichiarazioni di conformità degli impianti andrebbero consegnate in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile (compravendita, locazione, comodato, donazione), anche se la loro omissione non comporta più la nullità del contratto. L’obbligo di consegna resta in vigore solamente per le nuove costruzioni o ristrutturazioni totali per ottenere l’agibilità: il certificato di agibilità, infatti, viene emesso in un secondo momento dalle autorità competenti (comuni o province), una volta prodotta la dichiarazione di conformitàe il certificato di collaudo degli impianti.
La frammentazione caratterizza l’intero mondo dell’impiantistica: lo sviluppo della legislazione e la proliferazione della normativa tecnica, che trova principalmente il suo fondamento nelle direttive europee, l’anno scorso ha prodotto un nuovo testo cardine in materia di impianti, il decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 37/2008. Interessati dal decreto sono gli impianti elettrici, i cancelli e le porte automatizzate, la tv e le antenne, il riscaldamento, gli impianti idrici e sanitari, le canne fumarie e le condutture di aerazionee i sistemi antincendio.
Ecco allora i punti chiave del decreto. Il primo capitolo, ovviamente, riguarda l’installazione: per qualsiasi nuovo impianto, compresi i casi di trasformazione o ampliamento, va redatto un progetto in linea con la normativa vigente (e in particolare norme emanate dall’Uni, dalCei o da altri enti europei), contenente gli schemi di impianto, i disegni planimetrici e una relazione tecnica con particolare riguardo ai materiali utilizzati e le misure di prevenzione e sicurezza da adottare. Il progetto va poi depositato entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori presso lo sportello per l’edilizia del comune in cui viene realizzato l’impianto.
Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a effettuare le verifiche di funzionalità dell’impianto e rilasciare al committente la dichiarazione di conformità dell’impianto, che deve contenere anche la relazione tecnica del progetto e dev’essere consegnata al distributore o venditore del servizio (gas, acqua o elettricità) entro 30 giorni dall’allacciamento, pena la sospensione della fornitura. Nessun obbligo, invece, quando si passa da un’azienda di distribuzione a un’altra. Se la dichiarazione non è stata prodotta, sugli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, un professionista con almeno sei anni di esperienza può rilasciarla in seguito a un sopralluogo e all’esecuzione di accertamenti.
In caso di “falsa” dichiarazione si incorre in un’ipotesi di reato specifica (prevista dagli articoli 476, 482 e 483 del Codice penale) sanzionabile con la reclusione da otto mesi a quattro anni, con una pena amministrativa pecuniaria da 100 a mille euro, in base alla complessità e al grado di pericolosità dell’impianto. Per tutte le altre violazioni della normativa, invece,sono previste sanzioni amministrative dai mille ai 10mila euro.
Per quanto i lavori di manutenzione non serve la redazione di alcun progetto iniziale, né il rilascio del certificato di collaudo. Sarà solamente compito del committente rivolgersi a un’impresa abilitata.
Nel corso degli anni i proprietari o l’amministratore condominiale sono comunque tenuti a conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché i libretti relativi all’impianto di riscaldamento e ascensore . Le dichiarazioni di conformità degli impianti andrebbero consegnate in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile (compravendita, locazione, comodato, donazione), anche se la loro omissione non comporta più la nullità del contratto. L’obbligo di consegna resta in vigore solamente per le nuove costruzioni o ristrutturazioni totali per ottenere l’agibilità: il certificato di agibilità, infatti, viene emesso in un secondo momento dalle autorità competenti (comuni o province), una volta prodotta la dichiarazione di conformitàe il certificato di collaudo degli impianti.